mercoledì 28 giugno 2023

COME CAMBIA IL CODICE DELLA STRADA

NON AMMESSI PIÙ ALCOL E DROGA . 

Pugno di ferro contro alcol e droga alla guida, almeno a livello formale. È un inizio molto importante, il quale tuttavia dovrà essere accompagnato al più presto da adeguate risorse per potenziare organici, dotazioni e addestramento specifico delle forze dell’ordine, a cui è affidato il compito di effettuare i controlli. 

La revisione parziale del Codice della strada, così come impostata dal disegno di legge approvato il 27 giugno dal Consiglio dei ministri (premesso che l’esame parlamentare generalmente comporta modifiche più o meno estese, proprio per la prerogativa che la Costituzione affida alle camere), ha come cardine l’inasprimento di sanzioni e pene per chi si mette al volante dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti. Analizziamo i dettagli di questo aspetto del provvedimento.

CODICE DELLA STRADA: ZERO ALCOL PER I RECIDIVI—  Innanzitutto s’interviene sui recidivi: chi è già stato condannato nelle forme più gravi previste dall’articolo 186 del Codice della strada, quindi con tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro, vedrà apposto sulla patente il codice “68 - niente alcool”, come prescritto da una direttiva europea del 2006. Non si devono bere alcolici, punto e basta. Dopo due anni (se la condanna è per alcol tra 0,8 e 1,5 grammi) o tre (oltre 1,5 grammi), se questi reati non vengono ripetuti, il “bollino” viene tolto previa revisione della patente.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LE NUOVE MULTE—  Le sanzioni per tutti coloro che guidino in stato di ebbrezza vengono aumentate di un terzo. Di conseguenza i nuovi importi diventano: da 724 a 2.893 euro per chi guida con un tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, oltre alla sospensione della patente da quattro a otto mesi; da 1.067 a 4.267 euro e l’arresto fino a otto mesi se il tasso è tra 0,8 e 1,5 grammi; da 2.000 ad 8.000 euro, l’arresto da otto a sedici mesi, la sospensione della patente da 16 a 32 mesi e la confisca del veicolo se il tasso supera 1,5 grammi.

GUIDARE DROGATI: NON CONTA PIÙ LO STATO DI ALTERAZIONE—  Un’altra novità importante riguarda l’approccio al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Viene meno il criterio dello “stato di alterazione” e quindi dell’effetto stesso. Per violare la legge diventa sufficiente assumere queste sostanze. Non conta più nulla la valutazione della conseguenza di tale atto nell’organismo, appunto l’alterazione psico-fisica. Queste espressioni vengono soppresse dall’articolo 187 del Codice della strada, il quale prende il nome di “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, invece di “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.

SOSTANZE STUPEFACENTI E ALCOL: CONTROLLI—  Altra novità non di poco conto: attualmente in caso di esito positivo dei primi controlli effettuati sul posto e in attesa dei risultati dei test più approfonditi, gli agenti possono ritirare la patente e detenerla fino a dieci giorni. Ma nulla impedisce fisicamente al conducente sanzionato di continuare a guidare in quel momento. Ora invece le modifiche all’articolo 187 prescrivono che gli agenti, oltre a ritirare la patente per un massimo di dieci giorni, possono anche immediatamente impedire al conducente di continuare a guidare il veicolo. Se nessun’altra persona idonea è presente o instantaneamente reperibile, il veicolo viene fatto trasportare fino all’autorimessa più vicina o ad un luogo indicato dal conducente, le spese sempre a suo carico. Inoltre il prefetto dispone una visita medica da effettuare entro sessanta giorni, durante i quali la patente resta sospesa.

LA REVOCA DELLA PATENTE—  Tra le varie modifiche all’articolo 187 del Codice della strada, una delle più rilevanti riguarda la revoca della patente per tre anni se chi, recidivo alla guida dopo aver assunto alcol o stupefacenti (quindi col contrassegno “68 – zero alcool” sul documento di guida), dopo gli accertamenti risulta nuovamente inidoneo. Quindi se guidava drogato o ubriaco nel momento in cui è stato fermato. Dopo tre anni, non prima, potrà sostenere l’intero procedimento per conseguire una nuova patente. Se il conducente ha meno di 21 anni, non potrà ottenere una nuova patente prima di averne compiuti 24. Se dopo la visita medica il conducente risulta invece idoneo alla guida, la sua patente resta valida solo per un anno. Al successivo rinnovo la validità sarà di tre anni e di cinque al rinnovo seguente.

L’ALCOLOCK—  L’obiettivo è impedire la guida se si ha bevuto. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 27 giugno aggiunge un nuovo comma (il 3-ter) all’articolo 125 del Codice della strada, la sezione in cui si elencano i diversi tipi di patente con annesse validità. Chi sulla patente ha il codice “68 - niente alcool” può guidare sul territorio italiano autoveicoli a motore solo se sono dotati (installati a proprie spese) di un dispositivo funzionante che impedisca l’avviamento del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico del guidatore superiore a zero. È il cosiddetto “alcolock”. Le modalità tecniche verranno definite entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge attraverso un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasgressori sono soggetti ad una multa fino a 1.276 euro e alla sospensione della patente da due mesi ad un anno.

 

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