(tratto da Orizzonte Scuola)
Con il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 contenente isposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, si riconosce ora la possibilità al personale novax di essere utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Niente più sospensione. Si ritorna a scuola, salvo che non si presenti neanche il green pass sino a fine aprile, salvo proroghe. Si cambia rotta e la giurisprudenza si adeguerà? Il cambio di direzione sembra essere nell’aria, ed era tutt’altro che imprevedibile.
Gli orientamenti della giurisprudenza, dall’inesistenza della violazione della Costituzione…
La giurisprudenza, tanto amministrativa, quanto ordinaria, ha in plurime occasioni affermato e riabito che per quanto concerne il vaccino, il legislatore italiano ha reputato necessario, al fine di garantire un’adeguata tutela del diritto alla salute, indefettibile presupposto per l’esercizio delle altre libertà costituzionalmente garantite, obbligare una serie sempre piú ampia di lavoratori a sottoporsi alla vaccinazione, poiché contenendo le ospedalizzazioni, sarebbe stato possibile garantire interventi e cure non solo per i pazienti Covid, ma per ogni malato. Affermando che la sospensione dalla retribuzione verso i no vax costituiva una conseguenza naturale dal mancato servizio prestato, sicché in nessun modo poteva ipotizzarsi una qualche violazione dell’art. 36 Cost. D’altro canto, essendo la vaccinazione un «requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative», appariva logico e coerente, per la giurisprudenza maggioritaria fino a quel momento, che l’assenza di questa determinasse la sospensione del rapporto e della retribuzione (cfr. Cass., sez. lav., 30 novembre 2010, n. 24210, secondo cui in caso di assunzione obbligatoria di un lavoratore ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68, la perdita del requisito dell’iscrizione nelle relative liste di invalidi, determina la risoluzione del rapporto lavorativo. Concludendosi che non poteva porsi alcun dubbio di costituzionalità sotto altri profili (violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.), atteso che non era incompatibile con l’ordinamento liberale e democratico italiano, basato sui fondamentali principî di solidarietà sociale, l’obbligo vaccinale.
…al forse la Costituzione è stata violata
Alcune pronunce giurisprudenziali, come avevamo anticipato su OS, che al mutare della situazione emergenziale, avrebbe probabilmente mutato orientamento, effettivamente stanno aprendo la breccia sul muro che ad oggi sembrava insormontabile. Dal momento che si è iniziato ad interrogarsi se sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione. Il decreto riaperture, va detto, si inserisce in contesto pandemico tutt’altro che svanito, la pandemia esiste ancora, ma è evidente che si ha la sensazione che si sia mollato all’improvviso il colpo. La questione della vaccinazione non è più all’ordine del dibattito, pur i contagi essendo ad un livello importante, ma diminuendo invece i ricoveri ospedalieri ed i decessi, definendosi la fine dello stato d’emergenza, probabilmente si aprirà ora una profonda riflessione giuridica su quanto accaduto a livello di legislazione in questi tre anni scolastici, riflessione che metterà in discussione le norme che hanno operato in materia di legislazione emergenziale. A partire dalla questione della sospensione della retribuzione verso i docenti privi di greenpass e vaccinazione.