sabato 20 febbraio 2021

ATTO DI PRECETTO

COS'E' E COME OPPORSI

Hai appena ricevuto un atto di precetto: come difendersi? Te lo ha notificato il postino con la tradizionale busta verde degli atti giudiziari ed il contenuto è molto chiaro: si tratta di una intimazione che ti ha inviato una persona con cui hai un debito e che ti dà altri 10 giorni per pagare; in caso contrario avvierà l’esecuzione forzata. Vorresti sapere, a questo punto, come comportarti, se è possibile fare ricorso o, quantomeno, come allungare i tempi di un eventuale pignoramento. In questo articolo ti daremo una serie di suggerimenti su come difendersi dall’atto di precetto. Non hai bisogno, infatti, di essere un avvocato per capire cos’è un atto di precetto, come opporti e cosa è meglio fare per limitare i danni, anche se è sempre opportuno affidarsi ad un professionista per mettere in pratica le opportune azioni giudiziarie. Una cosa è certa però: devi muoverti alla svelta perché hai poco tempo per prendere una decisione. Ecco perché.

Cos’è l’atto di precetto?

Potremmo chiamare l’atto di precetto «l’ultimo avvertimento» che il creditore dà al debitore prima di iniziare l’esecuzione forzata. Si tratta di una sorta di diffida, obbligatoria per legge, con cui vengono dati altri 10 giorni per adempiere alla prestazione intimata. In ogni caso, il creditore non può procedere prima di questi 10 giorni, che costituiscono dunque il tempo a tua disposizione per pagare il debito spontaneamente. Il creditore può notificare l’atto di precetto solo se è già in possesso di un titolo esecutivo, ossia di un documento che «sancisce in modo ufficiale» il proprio credito e l’entità dello stesso. Il titolo esecutivo può essere una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo che non è stato opposto nei 40 giorni, un assegno o una cambiale protestati o anche un contratto di mutuo stipulato davanti al notaio. Di solito il titolo esecutivo è stato notificato dal creditore prima del precetto ma nulla gli vieta di notificarlo contemporaneamente, spillandolo ad esso.

Di quanti tipi può essere il precetto?

Il precetto può essere di tre tipi, a seconda dell’intimazione in esso contenuta:

può intimare al debitore di pagare una somma di denaro: è il classico esempio in cui il debitore non ha restituito un prestito e quindi il creditore vuole indietro i suoi soldi. In questi casi il creditore, dopo avere ottenuto un titolo esecutivo, notificherà al debitore un atto di precetto contenente l’intimazione al debitore di pagare una somma di denaro;

può intimare al debitore di rilasciare un immobile o riconsegnare un bene mobile: è ciò che succede in seguito ad uno sfratto. Non hai pagato il canone di locazione del tuo appartamento, il proprietario di casa ha ottenuto dal tribunale la convalida dell’intimazione di sfratto, così da quel momento tu non hai più diritto ad abitare in quell’immobile. Tuttavia, per «cacciarti» il proprietario di casa non può ricorrere alla giustizia privata, per esempio cambiando la serratura della porta o sgomberando l’immobile con la forza, né potrà invocare l’intervento delle forze dell’ordine per farti andare via. Se non te ne vai spontaneamente, dovrà notificarti un atto di precetto, cosiddetto «precetto di rilascio», e poi far intervenire l’ufficiale giudiziario affinché sgomberi l’immobile da persone e cose che non siano di proprietà del locatore. Se il giudice che ha convalidato lo sfratto ha fissato un termine, il proprietario dell’immobile nel precetto deve indicare, come termine per adempiere spontaneamente, quello stabilito dal giudice, anziché quello canonico di 10 giorni.

può intimare al debitore di fare o non fare una determinata azione: è forse il caso meno frequente, ma è comunque previsto dalla legge. Può capitare per esempio nelle controversie tra vicini, quando uno di questi ottiene dal giudice che l’altro rimuova delle opere realizzate in violazione dei confini. In questo caso il creditore come farà ad ottenere il rispetto di tale sentenza, se il vicino negligente non lo farà spontaneamente? Ancora una volta, notificherà il precetto, intimando al vicino di eseguire una determinata azione (nel nostro esempio, rimuovere un’opera realizzata sulla proprietà altrui). In questo caso il termine «creditore» si riferisce non a colui che deve ricevere un pagamento, bensì a colui che può esigere dalla controparte una determinata azione, mentre il termine «debitore» indica colui che è tenuto a tenere una specifica condotta.

Quanto tempo ho per pagare dopo il precetto?

Il precetto ti dà almeno 10 giorni per pagare (o, nel caso di altri tipi di obblighi, per conformarti a quanto richiesto dall’avversario). Questo però non significa che già l’undicesimo giorno arriverà l’ufficiale giudiziario visto che solo con la prova del ricevimento del precetto, l’avvocato del creditore potrà chiedere l’avvio del pignoramento. Di solito possono passare settimane. Non è neanche detto che al precetto segua sempre l’esecuzione forzata: il creditore potrebbe notificare il precetto solo per intimorire il debitore e sollecitarne l’adempimento spontaneo, senza però avere alcuna intenzione di procedere al pignoramento. Ciò ad esempio succede quando si tratta di piccole somme che non giustificano l’avvio degli atti esecutivi o quando il debitore non è titolare di beni facilmente aggredibili (si pensi a una casa inserita nel fondo patrimoniale o agli arredi in casa).

Dopo quanto tempo scade il precetto?

Dopo aver notificato il precetto, il creditore ha un termine massimo per decidere cosa fare (ossia quale tipo di pignoramento avviare): questo termine è di 90 giorni. Scaduto tale termine, il precetto diventa inefficace e l’eventuale pignoramento sarebbe nullo. Se quindi dovessi subire gli atti esecutivi dopo 90 giorni da quando ti è stato consegnato il precetto puoi presentare opposizione. Il fatto che il precetto sia scaduto, però, non vieta al creditore di notificarne un altro, e poi un altro ancora, e così all’infinito. Tuttavia, se il creditore si fa scadere l’atto di precetto, è vero che può notificartene un altro o altri ancora, ma non potrà addebitarti le spese dei precetti nel frattempo scaduti. Ogni atto di precetto, peraltro, ha l’effetto di interrompere i termini di prescrizione del credito. Infatti, la scadenza del precetto non comporta che vengono meno i tuoi obblighi verso il creditore. Il credito che viene sancito in modo ufficiale in una sentenza o in un decreto ingiuntivo si prescrive infatti in dieci anni e questo termine ricomincia a correre da zero ogni volta che la prescrizione viene interrotta, come ad esempio con la notifica di un atto di precetto. Ricorda infine che il termine di 90 giorni viene rispettato una volta per tutte quando al precetto segue un qualsiasi pignoramento, anche se poi il creditore decide di non proseguire (perché costa troppo o perché si fa «scadere» il pignoramento o perché ci ripensa). L’unica eccezione a questa regola è il pignoramento negativo, ossia quando l’ufficiale giudiziario si reca all’abitazione del debitore (o alla sede legale, se il debitore è una persona giuridica) e non trova nessuno che gli apra la porta oppure non trova alcun bene da pignorare [1]: in questo caso il creditore dovrà eseguire un altro pignoramento (che stavolta dovrà essere positivo) entro il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto se non vuole che questo scada.

Ci si può opporre al precetto?

In teoria si può presentare opposizione all’atto di precetto sia per motivi di sostanza (ossia l’esistenza del diritto di credito) che di forma (irregolarità di procedura commesse dal creditore). Su tali aspetti dovrai consultarti con il tuo avvocato, ma mi preme spiegarti prima alcune questioni molto importanti. Se il titolo esecutivo – ossia l’atto che sancisce il credito – è una sentenza di primo grado o di secondo, devi ricordarti di presentare opposizione contro la sentenza stessa, impugnandola rispettivamente in Appello o in Cassazione, se ritieni che la sentenza non sia corretta e sempre che i termini non siano ancora scaduti. È comunque necessario anche opporti al precetto chiedendo la sospensione della procedura esecutiva esponendo al giudice le ragioni per cui ritieni che il titolo non sia valido. Infatti, se non ti opponi al precetto l’esecuzione potrà proseguire o potrai essere nel frattempo espropriato dei tuoi beni. Se invece il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza divenuta definitiva (perché i termini per l’impugnazione sono scaduti o perché la causa è stata decisa anche dalla Cassazione), in genere non puoi più contestare il diritto della controparte, a parte nelle seguenti ipotesi:

1.     E’ intervenuta la prescrizione e quindi il diritto del creditore è, per così dire, «scaduto»;

2.     Hai già pagato per intero il tuo debito;

3.     E’ intervenuta una cessione del credito, per cui il tuo creditore non può più agire contro di te.

4.     Se il titolo esecutivo è costituito da un atto pubblico, come un contratto di mutuo ipotecario, un assegno o una cambiale protestati, puoi ancora opporti alla validità di questi documenti, chiedendo al giudice che vengano annullati: in questo caso, viene meno il titolo in forza del quale il creditore procede e quindi questi deve fermarsi.

Al di fuori di queste ipotesi non ti resta che verificare se vi sono solo dei motivi di tipo formale. Infatti la legge prevede che l’atto di precetto contenga determinati requisiti [2]: se questi non vengono rispettati, il precetto è invalido e quindi inefficace. Se invece l’atto di precetto è ineccepibile anche da un punto di vista formale, non ti resta che pagare o subire l’esecuzione forzata. Va precisato che se riesci ad annullare un atto di precetto per vizi formali, nulla impedisce al creditore di notificarti un altro atto di precetto, stavolta magari formalmente corretto e quindi di procedere nuovamente. Opporsi al precetto per vizi formali consente dunque solo di guadagnare tempo e magari scoraggiare il creditore.

Quanti tipi di opposizione esistono?

Alla luce di quanto abbiamo appena detto, puoi ora sapere che esistono due tipi di opposizione al precetto:

1.     Quella per motivi sostanziali, con cui si mette in discussione il fondamento e le ragioni del diritto del creditore. È la cosiddetta opposizione all’esecuzione e non ci sono termini di scadenza per presentare il ricorso (salvo che si sia già tenuta l’udienza in cui il giudice autorizza la vendita dei beni pignorati). Ad esempio, se hai ricevuto un precetto da una banca per un mutuo non pagato puoi sempre contestare il calcolo degli interessi e l’ammontare del debito anche molte settimane (o mesi) dopo la notifica del precetto, ma mai comunque oltre l’udienza in cui il giudice decide di procedere alla vendita dei beni pignorati;

2.     Quella per motivi formali, in cui si mette in discussione solo il rispetto delle regole di procedura civile (come nel caso di notifica fatta a un soggetto diverso dal debitore, di mancato rispetto dei termini, errori di calcolo della somma da pagare ecc.). Si parla di opposizione agli atti esecutivi e va fatta necessariamente entro 20 giorni da quando si è ricevuto l’atto di precetto.

Posso presentare una richiesta di accordo col creditore?

Il fatto di aver ricevuto un atto di precetto non ti impedisce di trovare un accordo con il creditore e di chiudere la questione in via transattiva, magari con un saldo e stralcio. Sarà bene che ti rivolga al tuo avvocato affinché contatti il difensore della controparte, ma in teoria potresti fare tutto da solo, sebbene non sia consigliabile per i risvolti formali che la questione comporta. Chiaramente l’accordo sarà più facilmente raggiungibile quanto più le condizioni offerte alla controparte siano ragionevoli. Sul piatto della bilancia potrai mettere l’eventuale difficoltà per il creditore nel pignorare i beni del debitore e i tempi che saranno necessari (oltreché i costi della procedura). Se il creditore ha però un’ipoteca sulla tua casa o su qualsiasi altro immobile difficilmente accetterà una soluzione bonaria, a meno che l’immobile sia difficilmente vendibile. Se hai un conto corrente attivo il creditore potrebbe già esserne a conoscenza grazie a una verifica tramite l’Anagrafe tributaria, un database accessibile a chiunque abbia in mano un titolo esecutivo.

Che succede se non pago dopo il precetto?

Come detto, il creditore può avviare l’esecuzione forzata e il pignoramento non prima però di 10 giorni e non oltre 90. Potrà pignorare qualsiasi bene di tua proprietà, anche quelli già ipotecati da altri creditori: se pignora beni già ipotecati, l’unica differenza è che dovrà necessariamente avvertire il creditore che ha iscritto ipoteca per dargli la possibilità di intervenire nella procedura esecutiva. Se questi interviene, il ricavato della vendita dei beni ipotecati verrà versato al creditore ipotecario, fino ad esaurimento del suo credito.

 

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